STATUTO
dell’Associazione “Centro Studi Territoriali Ddisa”
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 È costituita l’Associazione denominata “Centro Studi Territoriali Ddisa”.
Art. 2 L’Associazione, in considerazione dei suoi scopi sociali, esclude ogni fine di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata come “ente non profit”.
Art. 3 L’Associazione ha sede in Lentini (SR) via F.lli Bandiera n°5
Art. 4 L’Associazione è duratura dalla data di costituzione sino a tutto il 31.12.2050, salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall’Assemblea dei soci.
Scopi
Art. 5 L’Associazione ha per scopo la promozione di ogni attività finalizzata allo studio, alla conoscenza, al restauro del territorio qui inteso nella sua essenza di relazione intrattenuta tra porzione di terra e comunità sociale che l’abita.
A tal fine l’Associazione promuove e favorisce la raccolta, la conservazione, lo studio e l’inventariazione delle scritture, delle testimonianze orali, delle immagini, in breve, del complesso di notizie prodotte dalle comunità territoriali relative al proprio territorio.
L’Associazione provvede quindi alla costituzione di un suo Archivio Territoriale e si adopera nei modi idonei per la più estesa fruizione dei materiali documentari custoditi, siano essi frutto del lavoro dei soci, di acquisto, di donazioni o di affidamenti.
L’Associazione si attrezza per la produzione e per la distribuzione di un suo bollettino per la divulgazione delle attività svolte e, quindi, di un suo sito telematico.
L’Associazione si adopera al riordino ed inventariazione di fondi archivistici pubblici o privati, alla rielaborazione e trasmissione del materiale inventariato, raccolto o custodito tramite la pubblicazione di scritture, la produzione e la promozione di audiovisivi e filmati, la produzione, l’organizzazione o la promozione di mostre documentarie.
L’Associazione cura ed organizza incontri, seminari di studi, manifestazioni con al centro problematiche territoriali.
L’Associazione si pone infine come complemento necessario alla ricostituzione della memoria sociale del territorio sempre più soggetta a patire le offese degli attuali profondi processi di delocalizzazione e diffusa perdita di identità.
ASSOCIATI
Art. 6 L’Associazione è formata da soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Il numero dei soci è illimitato.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione.
Soci Ordinari – coloro che sono ammessi a far parte dell’Associazione in base a Delibera del Consiglio Direttivo.
Soci sostenitori – sono riconosciuti tali, dal Consiglio Direttivo, coloro che sorreggono con finanziamenti e donazioni l’attività dell’Associazione.
Art. 7 Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che ne facciano domanda.
Possono partecipare all’Associazione anche persone Giuridiche pubbliche e private, italiane e straniere che siano interessate ai fini sociali.
Chi desidera essere ammesso in qualità di Associato deve presentare domanda diretta al Consiglio Direttivo, precisando: a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza.
b) di voler versare le quote stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea.
c) di volere osservare lealmente le norme statutarie che disciplinano l’Associazione.
Art. 8 Sull’accoglimento o meno della domanda di ammissione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo.
Art. 9 Gli associati hanno il diritto di partecipare alla vita dell’Associazione, contribuire ad indirizzare e determinare l’attività dell’Associazione per raggiungere le finalità sociali.
Art. 10 Ogni associato è tenuto a versare, oltre la quota di ammissione, le quote associative annue, nella misura e secondo le specifiche modalità stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo.
Il pagamento della quota associativa di ammissione dovrà essere effettuato nella cassa dell’Associazione entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione; le quote annuali entro il mese di Marzo di ogni anno.
I soci sostenitori sono esonerati dal pagamento delle quote associative.
Art. 11 La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione e per morosità di pagamento nelle quote associative.
Il socio che intende recedere dall’Associazione deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione è pronunciata quando il comportamento dell’associato sia tale da arrecare pregiudizio morale o materiale alla Associazione. Sull’esclusione dell’associato delibera l’Assemblea.
La morosità del pagamento della quota associativa prolungata per oltre tre mesi dall’invito di pagamento rivolto all’associato moroso dà luogo alla perdita della qualità di associato.
Sulla esclusione dell’Associato moroso delibera il Consiglio Direttivo.
Gli associati che abbiano richiesto la recessione o siano stati esclusi o abbiano, comunque, cessato di appartenere alla Associazione non hanno alcun diritto sul Patrimonio dell’Associazione.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 12 Il Patrimonio Sociale è costituito:
a) dal fondo comune che, variabile ed illimitato, è formato dalle quote di ammissione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
d) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
Le entrate sono costituite:
– dalle quote associative;
– da eventuali contributi da Enti pubblici e privati;
– da utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
– dalle eventuali entrate per produzioni editoriali;
– da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo dell’Associazione.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
ORGANI COLLEGIALI
Art. 13 Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
Assemblea
Art. 14 L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno, entro il 31 marzo ed il 15 dicembre, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche da apportare all’atto costitutivo e allo statuto, nonché sullo scioglimento dell’Associazione.
Art. 15 L’Assemblea è convocata a mezzo di lettera, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, contenente l’ordine del giorno nonché la data, l’orario ed il luogo della seconda convocazione che potrà essere fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione.
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.
Art. 16 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota associative annua.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, che non siano amministratori, mediante delega scritta conservata negli atti dell’Associazione.
Lo stesso associato non può rappresentare in Assemblea più di tre associati.
Art. 17 Ogni associato ha diritto ad un voto.
Art. 18 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea provvede a nominare il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea costatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea, dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione.
Della riunione assembleare è redatto verbale firmato dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 20 In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti membri che rappresentino almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Art. 21 In prima convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati.
In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli associati.
L’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
Consiglio direttivo
Art. 22 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a undici, secondo quanto stabilirà l’Assemblea Ordinaria al momento della relativa nomina.
Gli altri consiglieri saranno nominati dall’Assemblea Ordinaria e scelti, almeno due, tra i soci fondatori e gli altri tra i soci ordinari e sostenitori.
I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per un triennio e sono rieleggibili.
Art. 23 Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente
Nessun compenso in dipendenza della loro carica è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Art. 24 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, mediante avviso inviati a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
In caso di urgenza il termine può essere ridotto con convocazione fatta a mezzo di telegrammi.
In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.
In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d’età.
Dalle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e da Segretario.
Art. 25 Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio l’Assemblea Ordinaria dei soci deve essere convocata per procedere al rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.
Art. 26 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza alcuna limitazione.
Esso procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea e compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione.
Art. 27 La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, può esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione.
Scioglimento
Art. 32 In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell’assemblea o dai liquidatori.